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Brevetti e IPR
ServiziL’Università degli Studi di Verona ha tra i suoi fini quello di favorire la protezione dei risultati della ricerca e la loro successiva valorizzazione per generare innovazione ed impatto sociale. In quest'ottica l'Ateneo proteggere la conoscenza sviluppata nello svolgimento delle attività di ricerca tramite le diverse forme di IPR (Intellectual Property Rights), e la valorizza attraverso la promozione di attività che conducano anche ad un loro sfruttamento commerciale in grado di generare risorse economiche che possono essere reimpiegate in nuove attività formative o di ricerca e sviluppo.
Vetrina Brevetti di Ateneo
L’Università degli Studi di Verona aggiorna periodicamente la propria vetrina dei brevetti di cui è titolare; al seguente link è possibile consultare un elenco completo di brevetti di cui l’Università di Verona è titolare. Per ogni titolo brevettuale sono riportate le principali informazioni tra cui gli inventori, i titolari, la data di priorità.
L’Università di Verona aderisce a Knowledge Share, un portale nato per rendere disponibili in modo chiaro e comprensibile informazioni relative a brevetti e tecnologie che rappresentano l’eccellenza del know-how scientifico delle Università italiane. Si tratta di una piattaforma dedicata alla valorizzazione della Ricerca Pubblica nazionale il cui obiettivo è quello di mettere in contatto i team di ricerca con aziende ed investitori.
Cosa sono e come funzionano i brevetti
Il brevetto per invenzione è un titolo giuridico in forza al quale viene conferito un diritto esclusivo e temporaneo di sfruttamento dell’invenzione in un territorio e per un periodo ben determinato, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria invenzione senza autorizzazione.
Può essere richiesto il brevetto per ogni nuovo prodotto o procedimento, che rappresenta una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico e che può essere applicata in campo industriale. Sono esclusi i procedimenti terapeutici sul corpo umano o animale e nuove varietà animali e vegetali ottenute con metodi essenzialmente biologici.
Requisiti per ottenere un brevetto
I requisiti per ottenere un brevetto d’invenzione sono:
- novità: il ritrovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica, cioè tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o una qualsiasi altro mezzo;
- attività inventiva: il ritrovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo; tale requisito è sostituito, nel caso di modello di utilità, dalla “particolare efficacia o comodità di applicazione”;
- applicazione industriale: il ritrovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;
- liceità: il ritrovato non deve essere contrario all’ordine pubblico e al buon costume.
Può richiedere un brevetto italiano ogni persona fisica o giuridica italiana o straniera. Il brevetto conferisce protezione nell’intero territorio nazionale. La domanda va depositata presso le Camere di Commercio (CCIAA) o presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).
Il brevetto nazionale può essere esteso territorialmente a livello europeo (EPO – European Patent Office) e internazionale (PCT – Patent Cooperation Treaty). In base alla Convenzione sul Brevetto Europeo, ogni cittadino o residente di uno Stato ad essa aderente può avvalersi di un’unica procedura europea per il rilascio di brevetti. Il brevetto europeo conferisce al suo titolare i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati. Come per il brevetto nazionale la domanda va depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. L’estensione territoriale può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di deposito.
Nell’ambito della ricerca nel settore pubblico, il brevetto costituisce un passo essenziale per il processo di trasferimento tecnologico dei risultati. È possibile brevettare i risultati della ricerca che sono codificabili e quindi cedibili a terzi. In base all’attuale legislazione sulla proprietà industriale (Decreto Legislativo n. 30/2005 art. 64 e 65 e successive modifiche), l’ateneo di appartenenza è titolare dei diritti patrimoniali dell’invenzione. Il ricercatore deve comunicare all’ateneo l’oggetto dell’invenzione ed entro 6 mesi l’ateneo provvede a depositare la domanda di brevetto o a comunicare agli inventori l’assenza di interesse a procedere al deposito.
L’Università di Verona si avvale in particolare della Commissione Proprietà Industriale, Intellettuale e spin off per l’approvazione delle proposte di brevetto e copre le spese di brevettazione e in quanto titolare dei diritti di sfruttamento dell’invenzione. L’inventore, detentore dei diritti morali, partecipa in misura importante (minimo 50%) alla suddivisione dei proventi dell’eventuale commercializzazione dell’invenzione. Il brevetto dura venti anni a partire dalla data di deposito della domanda. Tale durata non può essere prorogata e il brevetto non può essere rinnovato.
Il deposito di un brevetto ha come obiettivo collegato l’attività di valorizzazione economica attraverso cui i risultati della ricerca condotta in università vengono trasferiti al mondo delle imprese, a beneficio di tutta la società.
Questo avviene attraverso la cessione del brevetto a un’impresa, oppure ad un’impresa Spin off, nella quale siano coinvolti anche i ricercatori. Le imprese Spin off da ricerca pubblica possono essere create, con o senza la partecipazione diretta dell’ente pubblico di ricerca, direttamente dai ricercatori/inventori che hanno sviluppato la nuova conoscenza, soprattutto nel caso la conoscenza non sia brevettabile.
Quanto durano i brevetti
- 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda per le invenzioni.
- 15 anni a partire dalla data di deposito della domanda per i modelli ornamentali.
- 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda per i modelli di utilità.
- 15 anni a partire dalla data di concessione del brevetto per le nuove varietà vegetali (30 anni nel caso di piante a fusto legnoso).
- 10 anni a partire dalla data della domanda o dal primo sfruttamento commerciale, se anteriore, per le topografie di prodotti a semiconduttori.
Il brevetto decade:
- Se non vengono corrisposte le tasse entro i termini
- Se il trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro 2 anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria
Il brevetto è nullo:
- Se è privo dei requisiti richiesti
- Se rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità
- Se la descrizione non è sufficientemente chiara e completa
- Se l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale
- Se il titolare non aveva il diritto ad ottenerlo
Normativa di riferimento
- Codice della Proprietà Industriale
- Regolamento Proprietà Industriale e Intellettuale (Università di Verona)
- Linee guida proprietà industriale e intellettuale (Università di Verona)
Siti utili
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