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Borse di Ricerca
ServiziLe borse di ricerca sono conferite, a seguito di una selezione pubblica, a chi sia in possesso almeno di una laurea di primo livello, nell’ambito di specifiche attività formative/di ricerca. Le borse di ricerca vengono attivate nel’ambito di specifiche convenzioni, senza ulteriori oneri finanziari per l’università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
Copertura Assicurativa
I borsisti sono coperti contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e da infortuni, nei limiti previsti dalle polizze generali stipulate dall’Università.
Incompatibilità e Cumulabilità
Le borse di ricerca non possono essere cumulate con altre borse di studio o forme di sussidio, ad eccezione delle integrazioni per soggiorni all’estero.
Bandi di Concorso
I bandi di concorso per le borse di ricerca vengono pubblicati all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e presso i Dipartimenti di afferenza dei Responsabili Scientifici. In caso di necessità, è possibile procedere anche ad ulteriori forme di pubblicizzazione.
Contenuto dei Bandi:
- Fonte di finanziamento
- Ammontare e durata della borsa
- Requisiti richiesti per la candidatura (titolo di studio, competenze, conoscenze, etc.)
- Titolo del progetto e attività di ricerca prevista
- Struttura presso cui verrà svolta l'attività
- Nominativo del Responsabile Scientifico
- Data di scadenza per la presentazione delle domande (non meno di 30 giorni dalla pubblicazione del bando all’Albo Ufficiale di Ateneo)
- Modalità di presentazione delle domande e documentazione richiesta
- Composizione della Commissione Giudicatrice
- Criteri di valutazione
Commissioni di Valutazione
Le Commissioni di valutazione, nominate dal Consiglio della struttura interessata, devono essere presiedute dal Responsabile Scientifico della ricerca e composte da due docenti dello stesso settore scientifico o di un settore affine. Le commissioni possono essere integrate da un osservatore esterno designato dal soggetto finanziatore.
Assegnazione delle Borse
Le borse vengono assegnate sulla base della graduatoria di merito formulata dalla Commissione di valutazione. La struttura universitaria interessata comunica agli assegnatari il termine per l'accettazione della borsa. Entro tale termine, gli assegnatari devono presentare la documentazione prevista dal bando e dal regolamento.
Erogazione della Borsa
Il 90% dell'importo della borsa viene erogato a scadenze periodiche, a partire dal mese di inizio del programma di ricerca, al netto della ritenuta fiscale e delle eventuali detrazioni o deduzioni previste dalla legge. Il restante 10% viene erogato dopo la presentazione della relazione finale sull'attività di ricerca svolta.
Obblighi del Borsista
Al termine del periodo di godimento della borsa, i titolari devono presentare una relazione scientifica sull'attività svolta. Se richiesto dal Responsabile Scientifico, devono presentare anche eventuali relazioni intermedie.
Accesso alle Strutture di Ricerca
I borsisti hanno diritto di accedere alla struttura di ricerca cui sono assegnati e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori. L'attività di ricerca sarà svolta all'interno della struttura prevista o in sedi esterne previa autorizzazione espressa.
Candidati Ammissibili
Possono partecipare alle selezioni per il conferimento di borse di ricerca coloro che possiedono i requisiti minimi previsti dai bandi entro la data di scadenza degli stessi.
Pubblicazione dei Risultati
In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca svolta durante il periodo della borsa, l'autore deve indicare sia l'Ente assegnatario che l'Ente finanziatore della borsa.
Responsabile Scientifico
Il Responsabile Scientifico deve attestare trimestralmente il regolare svolgimento del programma di ricerca da parte del borsista.
Orario
Dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 13; il Lunedì e il Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30
- Responsabile
- Maria Gabaldo
- Personale
- assegni.ricerca@univr.it
- Telefono
- 045 802 8204 - 8608
Documenti
- Esenzione IRPEF borse di ricerc
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- Regolamento per l'attivazione e l'attribuzione di borse di ricerca finanziate da enti pubblici e soggetti privati
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Emanato con Decreto Rettorale rep. n. 2370 del 29 novembre 2004 - entrato in vigore il 17 dicembre 2004
- Circolare riammissione borse di ricerca Gelm 2012
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FAQ
- Sì, in caso di pubblicazione dei risultati della ricerca svolta durante il periodo di godimento della borsa, l'autore dovrà indicare sia l'Ente assegnatario che l'Ente finanziatore della borsa grazie ai quali è stata possibile l’effettuazione della ricerca.
- Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni non può essere inferiore a trenta giorni.
- In caso di non accettazione o di decadenza da parte degli aventi diritto, subentrano coloro che li seguono nella graduatoria di merito.
- I bandi vengono pubblicati all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e presso i Dipartimenti di afferenza dei Responsabili Scientifici e, qualora ritenuto necessario, si potrà procedere anche ad ulteriori forme di pubblicizzazione.
- Le borse di ricerca, finanziate da enti pubblici e soggetti privati, vengono conferite a seguito di indizione di appositi bandi di concorso approvati dai Consigli di Dipartimento su proposta dei Responsabili scientifici.
- Nei bandi di concorso devono essere indicati chiaramente: la fonte di finanziamento; l'ammontare della borsa e la durata; i requisiti richiesti per la candidatura (titolo di studio, competenze, conoscenze etc.); il titolo del progetto e l'attività di ricerca prevista; la struttura presso cui tale attività verrà svolta; il nominativo del Responsabile Scientifico della ricerca; la data di scadenza per la presentazione delle domande; le modalità di presentazione delle stesse e la documentazione richiesta; la composizione della Commissione Giudicatrice; i criteri di valutazione.
- Si, è richiesta una maggiore diffusione del bando che dovrà essere inviato, a cura del Responsabile scientifico del contratto di ricerca comunitario, a tutte le altre Parti contraenti del medesimo, onde assicurarne la pubblicità anche nelle sedi partner del progetto su cui gravano i fondi.
- Le Commissioni di valutazione, nominate dal Consiglio della struttura interessata, devono essere presiedute dal Responsabile scientifico della ricerca e composte da due docenti dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine o afferenti alla stessa struttura universitaria interessata e possono essere integrate da un osservatore esterno designato dal soggetto finanziatore.
- Le borse vengono assegnate sulla base della graduatoria di merito formulata dalla Commissione di valutazione, mediante apposita comunicazione fatta agli interessati da parte della struttura universitaria interessata.
- Sì, il termine di accettazione è riportato nella comunicazione inoltrata agli interessati. Entro tale termine gli assegnatari dovranno presentare, a pena di decadenza, la documentazione prevista dal bando e dal regolamento.
- Sì, i borsisti sono coperti contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e da infortuni, nei limiti previsti dalle polizze generali stipulate dall’Università.
- Dal mese di inizio dello svolgimento del programma di ricerca da parte del borsista, il 90% (novanta per cento) della borsa viene erogato a scadenze periodiche al netto della ritenuta fiscale (se dovuta), tenuto conto delle eventuali detrazioni e/o deduzioni che spettano ai sensi di legge. Il restante 10% (dieci per cento) dell'importo viene erogato dopo la presentazione della relazione finale sull'attività svolta.
- Sì, al termine del periodo di godimento della borsa i titolari dovranno presentare una relazione scientifica sull'attività svolta. Se richiesto dal Responsabile scientifico della ricerca, il borsista dovrà altresì presentare nei modi e nei termini richiesti, eventuali relazioni intermedie.
- I borsisti hanno diritto di accedere alla struttura di ricerca cui sono assegnati e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo la normativa vigente nella struttura. L'attività di ricerca sarà svolta all'interno della struttura prevista o in sedi esterne previa espressa autorizzazione.
- Possono concorrere alle selezioni per il conferimento di borse di ricerca tutti coloro che siano in possesso, entro la data di scadenza dei singoli bandi, dei requisiti minimi previsti dagli stessi.
- Le borse di ricerca non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o altre forme di sussidio, tranne quelle previste per le integrazioni per soggiorni all’estero.
- Sì, il Responsabile scientifico trimestralmente è tenuto ad attestare il regolare svolgimento del programma di ricerca da parte del borsista.