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Assegni di Ricerca
ServiziGli assegni di ricerca offrono un'opportunità preziosa per gli studiosi di condurre attività di ricerca presso l'ateneo. Qui troverai tutte le informazioni necessarie per comprendere di che cosa si tratta.
Requisiti per i Candidati
Per poter partecipare alle selezioni per l’attribuzione di assegni di ricerca è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea magistrale/specialistica/diploma di laurea v.o. o titolo estero che dia la possibilità di accesso ad un corso di dottorato di ricerca (PhD).
- Dottorato di ricerca o titolo equivalente, se richiesto dallo specifico bando.
- Le selezioni si basano su specifici requisiti e possono includere, oltre alla valutazione dei titoli presentati dai/dalle candidati/e e al colloquio, anche la valutazione di un progetto di ricerca proposto dal/dalla singolo/a candidato/a.
Durata e Rinnovo
La durata degli assegni e le procedure di rinnovo sono importanti per pianificare lo sviluppo della ricerca:
- La durata iniziale degli assegni varia da uno a tre anni, con possibilità di rinnovo.
- La titolarità di assegni di ricerca non può superare i sei anni, esclusi i periodi di eventuale concomitanza fra la titolarità di assegni di ricerca e la frequenza di corsi di dottorato di ricerca senza borsa.
Attività Consentite
È fondamentale comprendere le attività consentite durante il periodo di titolarità dell'assegno:
- Gli assegnisti possono svolgere attività didattica modulare, previa autorizzazione da parte del Responsabile Scientifico dell’assegno.
- È possibile frequentare corsi di dottorato senza borsa.
- Gli assegni possono essere cumulati con borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari degli assegni.
- Fermo restando l’integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari degli assegni possono svolgere attività professionali ovvero altre attività di lavoro autonomo, sentito il Responsabile Scientifico e previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento/Centro di ricerca, che si dovrà pronunciare:
- sulla compatibilità dell’attività professionale con l’esercizio dell’attività di ricerca,
- sull’insussistenza di potenziali conflitti di interessi con la specifica attività di ricerca,
- sull’insussistenza di eventuali pregiudizi per l’Università derivanti dall’attività dell’assegnista.
Procedura di Selezione
- Chi intende partecipare ad una selezione per l’attribuzione di un assegno di ricerca deve presentare la propria candidatura entro 20 giorni dalla pubblicazione del bando.
- La Commissione esaminatrice valuta i candidati e formula una graduatoria entro 60 giorni dalla nomina.
Modalità di Erogazione
Gli assegni vengono erogati in rate mensili su conto corrente bancario, con un importo minimo annuale prestabilito.
Rescissione del Contratto
È essenziale comprendere le conseguenze della rescissione del contratto:
- Il contratto può essere risolto in caso di gravi inadempienze da parte dell'assegnista.
- È possibile il recesso sia da parte dell'assegnista che dell'ateneo, con preavviso di almeno 30 giorni.
Scadenze e Decadenza
Rispettare le scadenze è fondamentale per evitare la decadenza dall'assegno:
- La presentazione delle candidature deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del singolo bando.
- Il mancato rispetto delle scadenze indicato nel singolo bando può comportare la decadenza dall'assegno, salvo giustificazione valida.
Accesso ai Bandi e Pubblicazione dei Risultati
Accedere ai bandi e comprendere la pubblicazione dei risultati sono passaggi cruciali:
- I bandi sono pubblicati all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e online.
- I risultati delle selezioni vengono comunicati agli interessati tramite le strutture universitarie.
Conclusioni
Gli assegni di ricerca offrono un'opportunità unica per gli studiosi di condurre ricerca di alto livello presso l'ateneo. Seguendo le procedure e rispettando i requisiti, è possibile accedere a questa importante risorsa per lo sviluppo della propria carriera accademica.
Orario
Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 10 alle 13
- Responsabile
- Maria Gabaldo
- Personale
- Servizio gestito da:
- assegni.ricerca@ateneo.univr.it
- Telefono
- 045 802 8204 - 8608 - 8609
Documenti
- Legge 11/2015 - titolarità assegni di ricerca fino a 6 anni
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Legge che sancisce l'innalzamento del periodo per cui si può essere titolari di assegni di ricerca da 4 a 6 anni.
- Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
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Emanato con Decreto Rettorale rep. n. 2979 del 31 marzo 2023 - entrato in vigore il 3 aprile 2023
- Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 22
-
Disposizioni legislative per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.
- Decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011
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Disposizioni ministeriali di determinazione dell'importo minimo annuale degli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22, legge 240 del 30 dicembre 2010.
- Circolare disposizioni procedurali assegni di ricerca
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Circolare interna relativa alle tempistiche di attivazione e di rinnovo degli assegni di ricerca.
- Concorsi per Assegnisti di ricerca
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Link alla sezione Concorsi dedicata alle procedure per l’attribuzione degli assegni di ricerca
- Autodichiarazione incompatibilità
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Autodichiarazione relativa alle posizioni la cui titolarità è incompatibile che la titolarità di un assegno di ricerca
- Modulo comunicazione variazione IBAN
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Modulo da utilizzare per la comunicazione della variazione delle coordinate bancarie su cui l'Università effettua l'accredito delle mensilità dell'assegno
- Modulo comunicazione variazione residenza o domicilio
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Modulo da utilizzare per la comunicazione della variazione della residenza o del domicilio dell'assegnista
- Modulo DAF
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Autodichiarazione relativa agli adempimenti contributivi da espletare da parte degli assegnisti
- Modulo rinuncia assegno di ricerca
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Modulo da utilizzare per la comunicazione di rinuncia alla titolarità dell'assegno di ricerca
- Modulo rinuncia attribuzione assegno di ricerca
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Modulo da utilizzare per la comunicazione della rinuncia all'attribuzione dell'assegno di ricerca (prima che l'assegno di ricerca abbia inizio)
- Scheda per l'attivazione delle procedure concorsuali per l'attribuzione di assegni di ricerca
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Scheda che deve essere compilata da parte del Responsabile Scientifico dell'attività di ricerca e che deve essere inviata all'U.O. Assegni di Ricerca, corredata da un breve sunto del progetto di ricerca che verrà sviluppato e da una lettera accompagnatoria a firma del Direttore del Dipartimento di afferenza del Responsabile Scientifico.
FAQ
- Sì, l’Università provvede, con oneri a carico dell’assegnista, alla copertura assicurativa per infortuni e con oneri a carico dell’Università alla copertura per responsabilità civile verso terzi.
- Si, il recesso dal contratto può essere esercitato sia dal titolare dell’assegno che dall’Università. In tal caso, la parte recedente è tenuta a darne comunicazione all’altra con un preavviso di almeno 30 giorni
- Si, decadono dal diritto all’assegno coloro che, entro il termine fissato, non si presentino e non diano luogo alla stipula del contratto o non inizino l’attività nel termine stabilito. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, debitamente comprovati.
- Si, gli assegni di ricerca di tipo clinico possono prevedere lo svolgimento attività presso strutture dell’A.O.U.I. o altre Aziende Ospedaliere. In tal caso è necessario dare preventiva comunicazione al Direttore Generale dell’Azienda, ai fini dell’accesso alle strutture, che avviene con responsabilità condivise, per le specifiche competenze di ambito assistenziale, con la Direzione dell’Unità Operativa Complessa sede della ricerca clinica.
- I titolari di assegni di ricerca, se disponibili e con il consenso del responsabile scientifico dell’assegno, possono svolgere attività didattica modulare (corrispondente a CFU) solo se retribuita su appositi capitoli di spesa da parte dell’Università.
- La Commissione esaminatrice deve concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla loro nomina, formulando un’apposita graduatoria sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni candidato.
- Il lavoratore dipendente presso pubbliche amministrazioni può partecipare alle selezioni per il conferimento di assegni di ricerca, ma all’atto della stipula del contratto non deve avere in corso rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. In tali casi non si procede alla stipula del contratto, salvo che, entro il termine stabilito dall’Università, l’interessato non venga collocato in aspettativa senza assegni.
- Sì, i titolari degli assegni possono svolgere parte dell’attività di ricerca all’estero se sono beneficiari di borsa di studio concessa da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di ricerca, oppure se l’attività di ricerca all’estero è coerente con il programma di ricerca al quale stanno collaborando, previa autorizzazione del Dipartimento/Centro di ricerca, su motivata proposta del responsabile scientifico e in tal caso può essere anche determinato un eventuale contributo a titolo di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
- La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, Dottorato di ricerca con borsa, Specializzazione medica o Master universitari in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
- I titolari degli assegni collaborano, nell’ambito delle competenze definite dai rispettivi bandi e senza orario di lavoro predeterminato, alle attività di ricerca previste in conformità con la tipologia di assegno attribuito, sotto la supervisione del responsabile scientifico
- Le domande di partecipazione alle selezioni, redatte in carta libera secondo il fac-simile allegato ad ogni singolo bando, e corredate della documentazione espressamente richiesta, devono essere indirizzate al Rettore e devono essere presentate o fatte pervenire presso l’Università entro il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando.
- I titolari degli assegni di ricerca, prima della scadenza del contratto, sono tenuti a presentare al Dipartimento/Centro di ricerca, una particolareggiata relazione scritta sull’attività di ricerca svolta che verrà valutata da un’apposita Commissione, nominata dal Dipartimento/Centro di ricerca, che esprimerà il proprio parere positivo per un eventuale rinnovo. Le relazioni presentate per il rinnovo dovranno essere rese pubbliche sulle pagine web dei Dipartimenti.
- Il titolo di Dottore di Ricerca, costituisce requisito minimo obbligatorio per la candidatura alle selezioni, solo se espressamente previsto dai singoli bandi.
- La Commissione esaminatrice è nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Consiglio di Dipartimento/Centro di ricerca, ed è suddivisa in tante sottocommissioni quanto sono gli ambiti disciplinari definiti dal bando. Ciascuna sottocommissione è costituita da almeno tre componenti. Per ciascun giudizio la Commissione potrà avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all’Università. Alla Commissione esaminatrice possono essere aggregati componenti aggiuntivi per gli esami di lingua straniera.
- L'assegno di ricerca è uno strumento volto a finanziare un contratto di collaborazione per attività di ricerca stipulato tra un’Università o ente di ricerca e uno studioso in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, individuato attraverso una procedura di selezione pubblica sulla base di uno specifico bando.
- L’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento di Ateneo costituisce causa di risoluzione del contratto.
- La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di ricerca, compresi gli eventuali rinnovi, non può superare i sei anni. Nel novero sei 6 anni non vengono conteggiati periodi in cui si è stati titolari di assegni di ricerca in concomitanza con l'iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Gli assegni di ricerca possono avere una durata iniziale compresa tra uno e tre anni (tra 12 e 36 mesi) e sono rinnovabili. L’eventuale rinnovo è subordinato alla disponibilità finanziaria da parte della struttura di afferenza dell’assegno.
- L'importo minimo annuale di un assegno di ricerca non può essere inferiore ad € 19.367,00 al lordo degli oneri a carico dell'assegnista. Il pagamento viene erogato in rate mensili posticipate, su conto corrente bancario.
- Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi, decorrono 20 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.
- Possono concorrere per il conferimento di assegni di ricerca tutti coloro che siano in possesso, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alle singole selezioni, dei requisiti previsti dai singoli bandi. In assenza di diverse disposizioni nei bandi, deve considerarsi, quale titolo minimo di candidatura alle selezioni, il diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509), la laurea specialistica (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 3 novembre 2009, n. 509), la laurea magistrale (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 22 ottobre 2004, n. 270). L’Università può stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di adeguata produzione scientifica, costituisca requisito minimo obbligatorio per l’ammissione ai bandi; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione degli assegni.
- Si, il contratto può essere risolto in caso di gravi inadempienze con provvedimento del Rettore, su proposta motivata del responsabile scientifico ed approvata dal Consiglio del Dipartimento/Centro di ricerca, valutate le giustificazioni addotte dal titolare dell’assegno
- No, in caso di contratto di durata pluriennale l’assegnista è tenuto a presentare annualmente, al responsabile scientifico affinché la possa valutare, una relazione sull’attività svolta e sullo stato di avanzamento del progetto stesso. La valutazione negativa sarà causa di risoluzione del contratto senza obbligo di preavviso da parte dell’Università.
- Il bando di concorso è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università e per via telematica sul sito dell’Università. Su richiesta dei Dipartimenti/Centri di ricerca, i bandi potranno essere pubblicati sui siti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea.
- Ci sono due tipologie di assegni: assegni a progetto e assegni finalizzati.
- Si tratta di assegni a carico dei fondi del bilancio dei Dipartimenti/Centri e/o a carico di specifici finanziamenti nell’ambito di progetti di ricerca anche di Ateneo, con selezione, oltre che sulla base della valutazione dei titoli e di un colloquio, anche sulla base della valutazione di un progetto di ricerca presentato dal singolo candidato, nell’ambito scientifico individuato dal bando. Il punteggio massimo complessivo è di 100 punti così distribuiti: progetto di ricerca fino ad un massimo di 30 punti, titoli fino ad un massimo di 50 punti e per la discussione del progetto fino ad un massimo di 20 punti. Vengono ammessi al colloquio solo coloro che abbiano ottenuto un punteggio complessivo maggiore o uguale a 55 punti su 80 nella valutazione del progetto e dei titoli e il colloquio si intende superato se viene raggiunto il punteggio di almeno 12 punti su 20.
- Gli assegni finalizzati sono assegni a carico dei fondi del bilancio dei Dipartimenti/Centri di ricerca e/o a carico di specifici finanziamenti nell’ambito di progetti di ricerca, attivati sulla base di progetti presentati dai Dipartimenti/Centri di ricerca, con selezione sulla base della valutazione dei titoli presentati dai candidati e di un colloquio. Il punteggio massimo complessivo è di 100 punti così distribuiti: valutazione dei titoli fino ad un massimo di 60 punti; colloquio fino ad un massimo di 40 punti. L’ammissione al colloquio è riservata a coloro che avranno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 35 punti nella valutazione dei titoli e il colloquio si intende superato se viene raggiunto il punteggio di almeno 25 punti.
- I titolari di assegni di ricerca, se disponibili e con il consenso del responsabile scientifico dell’assegno, possono svolgere una limitata attività didattica modulare (corrispondente a CFU) solo se retribuita su appositi capitoli di spesa da parte dell’Università. Le ore affidate a ciascun assegnista non possono essere più di 36 per anno accademico. E’ fatta salva la possibilità che vengano concesse, previa approvazione da parte del competente organo di Ateneo, specifiche deroghe, nel limite massimo di 60 ore per anno accademico, in casi eccezionali (vedi “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi esterni…”).
- L’assegno di ricerca non può essere attribuito a personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382, e la sua titolarità comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
- Gli assegni vengono conferiti attraverso procedure di selezione pubblica sulla base di specifici bandi, che portano alla stipula fra l’Università e gli assegnatari di contratti di diritto privato, i quali non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale universitario.
- Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca svolta dai titolari degli stessi.
- Sono previste: - la sospensione del contratto per astensione obbligatoria per maternità, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria, nel caso di indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’art. 5 del suddetto decreto 12 luglio 2007, la stessa viene integrata dall’Università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca; - il congedo per malattia in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
- Sì, il titolare di assegni di ricerca può frequentare corsi di dottorato di ricerca senza borsa nei settori disciplinari affini alle attività di ricerca connesse all’assegno, fermo restando il superamento delle prove di ammissione per il dottorato. L’Università non è tenuta ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni.
- I fondi per la coperture delle eventuali ed autorizzate spese di viaggio e di soggiorno sono messe a disposizione dal responsabile scientifico della ricerca o dal Dipartimento/Centro di ricerca ospitante, secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per le missioni.