Diritto d'autore
Indicazioni per la condivisione di documenti attraverso repository istituzionali e strumenti di e-learning dell’Università di Verona- Biblioteche
- Diritto d'autore
Premessa
Le indicazioni che seguono sono basate sulla normativa vigente, in particolare sulla Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941, con modifiche e integrazioni aggiornate al D.Lgs 177/2021 di recepimento della Direttiva Europea 2019/790), a cui si aggiunge il Codice dei beni culturali (DL 42/2004) per la riproduzione di immagini di beni culturali.
Glossario: che cosa si intende per…?
Tale termine indica:
- movimento OA nato con l’intento di garantire un accesso libero e senza barriere ai prodotti della ricerca scientifica e a contribuire al progresso e alla libera circolazione delle idee tramite la Rete (Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica);
- modalità di accesso libero ad un contenuto scientifico in formato digitale. In OA devono essere garantiti:
a. scientificità del contenuto;
b. adozione e rispetto di licenze ad accesso aperto;
c. consultazione libera a chiunque, senza restrizione, ad almeno uno dei formati in cui è disponibile il contenuto.
Per la stampa è, secondo l’art. 118 della Legge sul Diritto d’Autore, «il contratto con il quale l’autore concede a un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno».
Periodo di tempo misurato a partire dalla data di pubblicazione (di solito da sei mesi a due anni) in cui non è concesso l’accesso gratuito al contenuto digitale. Durante l’embargo si effettuano le vendite dei supporti disponibili, al termine la versione digitale diventa accessibile gratuitamente in OA.
Strumento per creare, gestire e utilizzare le bibliografie degli insegnamenti. Le liste dei testi in programma d'esame comprendono i dati bibliografici e le informazioni sulla disponibilità per l’accesso ai documenti cartacei ed elettronici presenti nel patrimonio delle biblioteche.
Cessione da parte dell’autore e/o del detentore dell’esercizio dei diritti patrimoniali d'autore all’editore perché li possa utilizzare traendone benefici economici. Per ulteriori indicazioni vedasi la successiva voce "Come si cedono i diritti d'autore e cos'è un contratto di edizione?"
È un particolare tipo di licenza che si applica a un’opera per garantirne la libertà di utilizzo, di studio, di modifica o di condivisione. Un importante esempio di licenza aperta sono le licenze Creative Commons (si veda https://creativecommons.it/).
Nel linguaggio informatico, insieme di dati che descrivono altri dati. I documenti informatici, privi della componente materiale del supporto, sono memorizzati in sistemi che contengono moltissimi altri documenti: per poter essere correttamente formati, resi accessibili e conservati nel tempo, devono essere posti in relazione a un insieme di informazioni – i metadati, appunto – che li descrivono a vari livelli.
Indica la condizione delle opere che, decorso il termine della protezione legale riconosciuta dalla legge ai diritti patrimoniali d'autore e fermo restando la permanenza di quelli morali, possono essere liberamente utilizzate e diffuse senza chiedere autorizzazioni né corrispondere alcun compenso, o quelle licenziate originariamente come tali per volontà dell’autore o per disposizione di legge (come gli atti ufficiali della Pubblica Amministrazione). Per ulteriori indicazioni vedasi la successiva voce "Quali sono i miei diritti d'autore e come quando posso farli valere?"
Sistema per l’archiviazione digitale della produzione scientifica di Ateneo, avente per finalità la sua conservazione a lungo termine e l’avvio di una politica di OA di Ateneo.
PDF dell’articolo scientifico corrispondente alla versione pubblicata.
Bozza finale dell’articolo scientifico, prodotta dall’autore dopo la peer-review, che include pertanto le modifiche effettuate dietro richiesta dei revisori.
Bozza dell’articolo scientifico, prodotta dall’autore e non ancora sottoposta alla peer- review, che non include pertanto le modifiche effettuate dietro richiesta dei revisori.
Diritto d'autore
Secondo la legge italiana sul Diritto d'autore (L. 633/1941) i diritti su un’opera creativa, quale ne sia la forma, si costituiscono nel momento della creazione e sono in toto in capo al suo autore. Si distinguono in diritti morali e diritti patrimoniali o di sfruttamento economico.
I diritti morali (artt. 20-24) sono illimitati nel tempo, inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili. Comprendono il diritto di pubblicazione, rivendicazione della paternità dell'opera e di opposizione a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione e a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore.
I diritti patrimoniali o di sfruttamento economico scadono a 70 anni dalla morte dell’autore e possono essere ceduti a terzi dall’autore o dai sui eredi in ogni modo e forma (artt. 25-32ter). Comprendono il diritto esclusivo di utilizzo economico dell'opera in ogni forma e modo originale, o derivato; di riproduzione; trascrizione; esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico; di comunicazione al pubblico con l'utilizzo dei mezzi di diffusione a distanza; di distribuzione; traduzione; elaborazione; pubblicazione di opere in raccolta; di modificazione; noleggio; prestito; autorizzazione al noleggio o al prestito (artt. 12-18).
La cessione dei diritti patrimoniali o di sfruttamento economico avviene solitamente attraverso la stipula di un contratto di diritto privato (il “contratto di edizione”, artt. 118-135) ed è a questo che bisogna fare riferimento per valutare quali siano i diritti e i vincoli reciproci pattuiti tra autore ed editore.
Il contratto di edizione può essere “a termine”, quando l’autore conferisce all’editore il diritto di eseguire entro un determinato lasso di tempo un numero di edizioni ritenute necessarie, per un numero minimo di esemplari per edizione prestabilito.
Il contratto di edizione può essere “per edizione”, quando l’autore conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro venti anni dalla consegna dell’opera, indicando nel contratto il numero delle edizioni e degli esemplari di ogni edizione.
Poiché i diritti patrimoniali o di sfruttamento economico sono tra di loro indipendenti (art. 19), l’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Sono quindi esercitabili separatamente o congiuntamente e possono avere per oggetto l’opera nella sua interezza o in ciascuna delle sue parti. Pertanto, nel contratto di edizione si considera ceduto solo ciò che è esplicitamente convenuto per iscritto e, nel caso di opere editoriali, per una durata in ogni caso non superiore ai 20 anni (art. 122). Nella prassi editoriale molti contratti hanno una durata inferiore a tale termine di legge.
Poiché quanto stipulato nel contratto editoriale vale in caso di vertenza, si raccomanda la massima attenzione al momento della firma.
Inoltre, l’Università di Verona, avendo aderito alla Dichiarazione di Berlino per l’accesso aperto alla letteratura scientifica, promuove e sostiene politiche di Open access per la produzione scientifica e raccomanda l’utilizzo di licenze Creative Commons, che permettono all’autore il libero riutilizzo della propria opera. Per approfondimenti sul tema si veda anche la sezione dedicata all’ Open Access sul sito della CRUI.
IRIS. Repository istituzionale dell’Università di Verona
Non esiste una risposta univoca: occorre sempre fare riferimento a ciò che è scritto nel contratto di edizione.
Se il contratto utilizza licenze “aperte” (come CC, Creative Commons), il PDF può essere caricato in forma ad accesso aperto.
Il contratto può permettere la diffusione della versione inviata dall’autore all’editore prima della revisione (pre-print), di quella successiva alla revisione (post-print) o della versione definitiva (versione editoriale): in tal caso è necessario rimettersi alle clausole del contratto.
Se il contratto contiene clausole di esclusiva per un determinato arco temporale (il cosiddetto “embargo” di 12 o 24 mesi o più), il PDF non può essere caricato in forma ad accesso aperto prima della scadenza del termine temporale pattuito.
In caso di dubbio, si può fare riferimento alla piattaforma SHERPA-RoMEO che raccoglie le politiche editoriali dei principali editori scientifici internazionali in relazione all’autoarchiviazione e alla diffusione dei prodotti della ricerca.
Nel caso non si sia stipulato un contratto di edizione è consigliabile non caricare PDF di opere pubblicate presso editori, perché si presume che, in assenza di patto contrario, questi abbiano acquisito i diritti esclusivi per quell’edizione a stampa per la durata massima di 20 anni (art. 119 comma 2). Si consiglia dunque di contattare l’editore per definire un eventuale accordo per la distribuzione in rete.
Se inserisco il PDF con l’opzione “Utenti riconosciuti”, cioè accessibile a tutti gli utenti istituzionali dell’Ateneo, si suggerisce di fare riferimento a quanto indicato nella prima FAQ di questa sezione dedicata a IRIS.
Se inserisco il PDF con l’opzione “Embargo”, il PDF sarà apertamente accessibile soltanto dopo la fine del periodo di embargo (con possibilità di indicare la data di fine embargo prevista dall'editore o dalla rivista): questa opzione va utilizzata nel caso di contratti di edizione che indichino un arco temporale in cui il PDF non può essere caricato in forma ad accesso aperto.
Se inserisco il PDF con l’opzione “Administrator”, il PDF sarà accessibile soltanto a me e al gestore istituzionale di IRIS: questa opzione può essere scelta ai fini della valutazione dei prodotti della ricerca, ma in ogni caso verificando che il contratto di edizione non impedisca o imponga dei termini temporali anche per il deposito del PDF ai soli fini della valutazione.
I doveri e le garanzie dell’autore sono chiariti nella “Licenza di deposito”, che sono invitato ad accettare, cliccando sul pulsante “Concedo la licenza”, alla fine del conferimento di ogni mio prodotto della ricerca in IRIS (artt. 2-3).
I doveri dell’Università sono chiariti nella “Licenza di deposito”, che sono invitato ad accettare, cliccando sul pulsante “Concedo la licenza”, alla fine del conferimento di ogni mio prodotto della ricerca in IRIS (artt. 3- 4).
Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti relative a IRIS, si prega di contattare i propri Referenti IRIS di Dipartimento.
Inoltre è a disposizione un servizio di supporto presso l'amministrazione centrale alla seguente e-mail: catalogo.ricerca@ateneo.univr.it
Piattaforme e-learning
Non esiste una risposta univoca: occorre sempre fare riferimento a ciò che è scritto nel contratto di edizione.
Se l’opera è di pubblico dominio o stata licenziata come tale (es.: licenza Creative Commons CC0), il PDF può essere caricato liberamente.
Se il contratto utilizza licenze “aperte” (come CC, Creative Commons), il PDF può essere caricato.
Il contratto può permettere la diffusione, per fini didattici interni all’Università, della versione inviata dall’autore all’editore prima della revisione (pre-print), di quella successiva alla revisione (post-print) o della versione definitiva (versione editoriale): in tal caso rimettersi alle clausole del contratto.
In caso di opere pubblicate da oltre 20 anni, il testo può essere caricato liberamente in una diversa forma editoriale.
Se il contratto contiene clausole di esclusività comprensive di nuove e autonome versioni dell’opera in qualche modo concorrenziali per un determinato arco di tempo, il PDF non può essere caricato prima della scadenza temporale.
Se il contratto non prevede clausole di esclusività e/o non vincola a non diffondere opere potenzialmente concorrenti, si può mettere a disposizione una diversa versione della stessa opera (per esempio, il file contenente il testo originario prima della sua consegna all’editore – pre-print – o una sua versione adattata).
Se si tratta di opera di pubblico dominio, il PDF può essere caricato liberamente. Si intende però che se un’opera è di pubblico dominio non necessariamente lo sono e le eventuali versioni editoriali disponibili, su cui possono esistere ulteriori diritti di terzi (curatori, revisori, traduttori… nonché dello stesso editore).
Se il PDF è diffuso con licenze “aperte” (come CC, Creative Commons), può essere caricato.
Se l’opera a stampa è diffusa con licenze “aperte” (come CC, Creative Commons), può essere scansionata, nei limiti della specifica licenza.
In tutti gli altri casi non è possibile caricare scansioni complete o di parti significative di opere, in quanto la legge riserva all’autore il diritto esclusivo di riproduzione «in qualunque modo e forma» (art. 13) e la comunicazione al pubblico dell’opera «in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente», dunque con strumenti che permettano all’utente di accedere direttamente alla riproduzione (art. 16).
Si consiglia di evitarlo, perché lo stesso autore potrebbe aver caricato il file in violazione del contratto stipulato con l’editore. È preferibile rinviare all’opera attraverso un link, avvertendo gli studenti che potranno accedere al PDF solo dopo aver effettuato l’iscrizione gratuita allo specifico social network.
Academia.edu e Research Gate, così come altri, non sono infatti repository istituzionali o open archive, ma piattaforme social private per la condivisione di materiale accademico.
Sono ammessi nei limiti giustificati dallo scopo illustrativo il riassunto, la citazione, la riproduzione (dunque anche la scansione di un’opera a stampa), la traduzione e l'adattamento di brani o di parti di opere (dunque non un articolo o un capitolo di libro completo né tantomeno un intero volume, in ragione dei limiti suddetti) e la loro distribuzione attraverso piattaforme digitali purché:
- sia accessibile esclusivamente agli studenti iscritti al corso;
- non costituisca concorrenza all’acquisto della stessa opera;
- non si tratti di spartiti musicali o di opere destinate principalmente al mercato dell’istruzione.
Poiché la legge chiama in causa esplicitamente la responsabilità dell’Istituto di istruzione (nel nostro caso l’Università di Verona), il personale incaricato di validare i materiali caricati potrà chiedere informazioni o non pubblicare quanto caricato, se ritenuto in violazione della legge (LdA, art. 70 bis).
In ogni caso «il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico sono sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta».
Il singolo docente non può caricare scansioni di opere fuori commercio. La possibilità di riprodurre e distribuire queste opere è infatti riservata agli istituti di tutela del patrimonio culturale – nel caso dell’Università di Verona il Sistema bibliotecario (art. 70 ter comma 3) – che devono verificare l’indisponibilità da almeno 10 anni dell’opera; questa deve essere comunque presente nelle raccolte della Biblioteca. Una volta effettuato questo accertamento, deve essere richiesto all’organismo di gestione collettiva dei diritti il rilascio di una licenza non esclusiva a fini non commerciali (art. 102 undecies e duodecies).
Poiché quest’ultima procedura non è ancora stata definita, non è al momento possibile procedere in questa direzione; resta possibile scansionare e caricare parti economicamente non concorrenti di tali opere, come precisato al punto precedente.
Fatti salvi eventuali diritti alla riservatezza dei soggetti riprodotti, generalmente le fotografie possono essere caricate «per uso didattico o scientifico», purché senza fine di lucro (art. 70, comma 1bis).
Le fotografie vanno però caricate dopo averle degradate o ridotte a bassa risoluzione e indicandone l’autore nel caso siano:
- opere creative soggette al diritto d’autore;
- semplici fotografie («immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche»: art. 87) il cui autore gode di diritti connessi della durata di 20 anni.
In aggiunta a questi articoli rimasti immutati in sede di riforma, la legge sul diritto d’autore esclude la sussistenza di diritti d’autore o connessi per le riproduzioni di opere dell’arte visiva, a meno che non costituiscano opera originale (art. 32 quater) e fatti salvi gli eventuali diritti sull’opera riprodotta. Pertanto, in base a questo articolo, si possono liberamente caricare immagini di opere dell’arte figurativa di autori di dette opere, morti da più di 70 anni, a eccezione dei beni culturali dello Stato o di enti pubblici (per questi si rimanda al punto successivo).
Nel caso non vi siano da tenere presenti anche eventuali diritti d’autore sull’oggetto riprodotto (un bene può essere considerato come culturale ed essere al contempo ancora soggetto al diritto d’autore), si possono distinguere alcuni casi.
1. Immagini di beni culturali in proprietà o consegna a enti pubblici e territoriali italiani:
- se realizzate con mezzi propri, sono liberamente caricabili «in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro» Codice dei Beni Culturali, art. 108, comma 3bis);
- se realizzate dall’ente, non sono divulgabili se non per i casi previsti dalla singola concessione d’uso, sia essa a pagamento o a titolo gratuito.
2. Immagini di beni culturali di enti privati, ecclesiastici o di istituzioni non italiane: occorre attenersi di volta in volta alle singole disposizioni dell’istituzione proprietaria in relazione alla possibilità di effettuare fotografie od ottenerle. Diversi musei stranieri, a titolo di esempio, permettono il download e la libera diffusione di immagini direttamente dai loro siti. Anche per le riproduzioni di opere dell’arte figurativa di enti privati o ecclesiastici del territorio italiano riconosciuti come beni culturali vale il citato art. 32 quater: pertanto, qualora dette opere non siano più soggette a diritto d’autore, anche le relative riproduzioni non sono a loro volta soggette a diritti d’autore né a diritti connessi.
È possibile caricare audio a bassa risoluzione «per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro» (art. 70, comma 1bis). In caso di dubbio si consiglia comunque di rinviare con link a eventuali file disponibili in rete (Youtube, Spotify…).
Immagini di documenti che possano contenere dati personali (ovvero informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica…) non si possono caricare, nemmeno in trascrizione, senza aver reso irriconoscibili i soggetti e, nel caso di personaggi noti di cui è indispensabile indicare il nome, senza che si possa configurare come una intrusione nella vita personale non necessaria, secondo quanto previsto dalle Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica (ai sensi del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018, art. 20).
I doveri degli studenti sono specificati nel disclaimer visibile nella prima schermata del Moodle: «La fruizione dei contenuti è riservata agli utenti legittimi della piattaforma, per sole finalità didattiche personali, essendo espressamente vietato ogni diverso utilizzo o operazione che possa arrecare pregiudizio a titolari e/o detentori di diritti sui contenuti medesimi».
Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti sulla piattaforma di e-learning, rivolgersi al Gruppo di lavoro Tecnologie innovative per la didattica all'indirizzo elearning@ateneo.univr.it
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti sul diritto d'autore o l'Open Access, rivolgersi al servizio Chiedi al Sistema Bibliotecario